Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia nel secondo trimestre 2022
(art. 3 Decreto Legge 21/2022 e art. 2 comma 3 Decreto Legge 50/2022)

Informativa Credito Imposta per maggiori costi energetici (scarica pdf)

Modello Calcolo Credito Imposta per maggiori costi energia elettrica

Le imprese con almeno una fornitura elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia consumata nel secondo trimestre 2022, relativa a tutte le utenze elettriche alla stessa intestate (anche se di potenza disponibile inferiore ai 16,5 KW, purché almeno un’utenza abbia una potenza disponibile pari o superiore a detto limite).

Il contributo:

  • spetta se il costo medio del kWh risultante dalle bollette del primo trimestre 2022 alla voce “Spesa per la materia energia” risulta superiore del 30% rispetto a quello dello stesso trimestre del 2019 (per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 vedasi la nota in calce);
  • non è tassato ai fini IRES e IRAP;
  • è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che il cumulo e la non concorrenza alla formazione dell’imponibile IRES e IRAP non comporti il superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta:

  • non può essere chiesto a rimborso;
  • può essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2022 (modello F24 – codice tributo 6963);
  • potrà essere ceduto per intero a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, secondo quanto sarà stabilito da un successivo decreto attuativo.

 

Modalità di calcolo e confronto 2019-2022 del costo medio del kWh

 

Sulle bollette emesse da CEDIS, i dati necessari per calcolo del costo medio del KWh 2022 ed il relativo confronto con quello sostenuto nel 2019 sono desumibili nei seguenti riquadri:

  • Sulla prima pagina, per determinare la spesa totale della “Componente Energia
    • sotto la sezione “RIEPILOGO SPESE
      • voce: “Spese per la materia energia
    • sotto la sezione “RIEPILOGO ALTRE PARTITE”
      • voce: “Sconto Soci…..
    • Sulla seconda pagina, le riquadro:
      • “LETTURE E CONSUMI”  è evidenziato il “Totale” Energia Attiva

Quindi, per determinare il costo medio al KWh:

(“Spesa per la materia energia” – “Sconto Soci….”) / (Totale KWh Energia Attiva)

 

 

Si tenga presente che la “Spesa per la materia energia” ricomprende anche componenti tariffarie in quota fissa, proporzionali ai giorni fatturati e non al consumo rilevato; pertanto il costo medio del kWh non è un valore standard, bensì varia per ogni fornitura.

La variazione percentuale può essere calcolata come segue:

(costo medio kWh 2022 x 100 / costo medio kWh 2019) – 100

Se il risultato è superiore a 30 significa che la condizione che dà diritto al credito d’imposta è verificata.

Nota: per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 il costo medio del kWh del primo trimestre 2019 si assume pari a 0,06926 euro/kWh.

 

 

 

 

Determinazione del Credito d’Imposta Spettante

 

Una volta accertato il diritto al credito d’imposta, per determinare l’ammontare del credito stesso basta calcolare il 15% della somma algebrica delle voci:

  • Spese per la materia energia
  • Sconto Soci…..

reperibili sulla prima pagina delle bollette di competenza Aprile, Maggio e Giugno 2022

 

 

Come sopra ricordato, il credito d’imposta risultante può essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2022 (modello F24 – codice tributo 6963), o ceduto per intero a terzi.

 

 

 

 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere forniti esclusivamente su richiesta email con oggetto “Credito d’imposta II trimestre 2022” all’indirizzo cedis@pec.cedis.info avendo cura di indicare:
– il soggetto attualmente titolare della fornitura così come riportato in bolletta;
– la partita IVA;
– la data di costituzione dell’impresa;
– l’indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni all’impresa, se diverso dall’indirizzo PEC mittente.

 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare nr. 25/2022 per fonire informazioni specifiche al riguardo (095d8a6c-cb0d-387f-4741-661898735b06 (agenziaentrate.gov.it) )

 

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