Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia nel secondo trimestre 2022
(art. 3 Decreto Legge 21/2022 e art. 2 comma 3 Decreto Legge 50/2022)
Informativa Credito Imposta per maggiori costi energetici (scarica pdf)
Modello Calcolo Credito Imposta per maggiori costi energia elettrica
Le imprese con almeno una fornitura elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia consumata nel secondo trimestre 2022, relativa a tutte le utenze elettriche alla stessa intestate (anche se di potenza disponibile inferiore ai 16,5 KW, purché almeno un’utenza abbia una potenza disponibile pari o superiore a detto limite).
Il contributo:
- spetta se il costo medio del kWh risultante dalle bollette del primo trimestre 2022 alla voce “Spesa per la materia energia” risulta superiore del 30% rispetto a quello dello stesso trimestre del 2019 (per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 vedasi la nota in calce);
- non è tassato ai fini IRES e IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che il cumulo e la non concorrenza alla formazione dell’imponibile IRES e IRAP non comporti il superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta:
- non può essere chiesto a rimborso;
- può essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2022 (modello F24 – codice tributo 6963);
- potrà essere ceduto per intero a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, secondo quanto sarà stabilito da un successivo decreto attuativo.
Modalità di calcolo e confronto 2019-2022 del costo medio del kWh
Sulle bollette emesse da CEDIS, i dati necessari per calcolo del costo medio del KWh 2022 ed il relativo confronto con quello sostenuto nel 2019 sono desumibili nei seguenti riquadri:
- Sulla prima pagina, per determinare la spesa totale della “Componente Energia”
- sotto la sezione “RIEPILOGO SPESE”
- voce: “Spese per la materia energia”
- sotto la sezione “RIEPILOGO ALTRE PARTITE”
- voce: “Sconto Soci…..”
- Sulla seconda pagina, le riquadro:
- “LETTURE E CONSUMI” è evidenziato il “Totale” Energia Attiva
- sotto la sezione “RIEPILOGO SPESE”
Quindi, per determinare il costo medio al KWh:
(“Spesa per la materia energia” – “Sconto Soci….”) / (Totale KWh Energia Attiva)
Si tenga presente che la “Spesa per la materia energia” ricomprende anche componenti tariffarie in quota fissa, proporzionali ai giorni fatturati e non al consumo rilevato; pertanto il costo medio del kWh non è un valore standard, bensì varia per ogni fornitura.
La variazione percentuale può essere calcolata come segue:
(costo medio kWh 2022 x 100 / costo medio kWh 2019) – 100
Se il risultato è superiore a 30 significa che la condizione che dà diritto al credito d’imposta è verificata.
Nota: per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 il costo medio del kWh del primo trimestre 2019 si assume pari a 0,06926 euro/kWh.
Determinazione del Credito d’Imposta Spettante
Una volta accertato il diritto al credito d’imposta, per determinare l’ammontare del credito stesso basta calcolare il 15% della somma algebrica delle voci:
- “Spese per la materia energia”
- “Sconto Soci…..”
reperibili sulla prima pagina delle bollette di competenza Aprile, Maggio e Giugno 2022
Come sopra ricordato, il credito d’imposta risultante può essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2022 (modello F24 – codice tributo 6963), o ceduto per intero a terzi.
Eventuali chiarimenti potranno essere forniti esclusivamente su richiesta email con oggetto “Credito d’imposta II trimestre 2022” all’indirizzo cedis@pec.cedis.info avendo cura di indicare:
– il soggetto attualmente titolare della fornitura così come riportato in bolletta;
– la partita IVA;
– la data di costituzione dell’impresa;
– l’indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni all’impresa, se diverso dall’indirizzo PEC mittente.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare nr. 25/2022 per fonire informazioni specifiche al riguardo (095d8a6c-cb0d-387f-4741-661898735b06 (agenziaentrate.gov.it) )